LO STATUTO
I N D I
C E
TITOLO
I - ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
- Principi fondamentali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Stemma e gonfalone
Art. 6 - Albo Pretorio
TITOLO
II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 7
- Organi elettivi
Art. 8 - Il Consiglio Comunale
Art. 9 - Competenze e attribuzioni del Consiglio
Art. 10 - Sessioni e convocazione
Art. 11 - Pubblicità delle sedute
Art. 12 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
Art. 13 - Commissioni consiliari
Art. 14 - Commissioni di indagine
Art. 15 - Consiglieri
Art. 16 - Convalida degli eletti
Art. 17 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 18 - Astensione dei Consiglieri
Art. 19 - Dimissioni dei Consiglieri
Art. 20 - Gruppi Consiliari
Art. 21 - Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 22 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 23 - Giunta
Comunale
Art. 24 - Nomina e prerogative
Art. 25 - Revoca degli assessori
Art. 26 - Composizione
Art. 27 - Funzionamento della Giunta
Art. 28 - Attribuzioni della Giunta
Art. 29 - Deliberazioni degli Organi collegiali
Capo III - Il Sindaco
Art. 30 - Il Sindaco
Art. 31 - Competenze del Sindaco
Art. 32 - Vicesindaco
Art. 33 - Deleghe ed incarichi
Art. 34 - Cessazione dalla carica di Sindaco
Art. 35 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I - Segretario comunale,
Direttore generale e Comitato di direzione
Art. 36 - Segretario
Comunale
Art. 37 - Il Vice Segretario
Art. 38 - Direttore Generale
Capo II - Uffici
Art. 39 - Principi
strutturali ed organizzativi
Art. 40 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 41 - Determinazioni
Art. 42 - Responsabilità del procedimento amministrativo
Art. 43 - Risorse umane
TITOLO
IV - SERVIZI PUBBLICI
Art. 44 - Forme di
gestione
Art. 45 - Gestione in economia
Art. 46 - Azienda speciale
Art. 47 - Istituzione
Art. 48 - Nomina e revoca
Art. 49 - Società per azioni
TITOLO
V - ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 50 - Finanza e
contabilità
Art. 51 - Tesoreria
Art. 52 - Revisore dei Conti
Art. 53 - Controllo interno
TITOLO
VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 54 -
Organizzazione sovracomunale
Art. 55 - Principio di collaborazione
Art. 56 - Convenzioni
Art. 57 - Consorzi
Art. 58 - Accordi di programma
TITOLO
VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 59 - Principi
Capo I - Iniziativa politica ed
amministrativa
Art. 60 - Interventi
nel procedimento amministrativo
Art. 61 - Istanze
Art. 62 - Petizioni
Art. 63 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della
popolazione
Capo II - Associazionismo e
partecipazione
Art. 64 - Associazioni
Art. 65 - Organismi di partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 66 - Il Difensore
Civico
Art. 67 - Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
Capo IV - Referendum -
Diritti di accesso
Art. 68 - Referendum
Art. 69 - Diritto di accesso
Art. 70 - Diritto di informazione
TITOLO
IX - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 71 - Regolamenti
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72 - Revisione
Art. 73 - Disposizione finale
| TITOLO
I
ELEMENTI COSTITUTIVI |
Art.
1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Drapia
è Ente Locale Autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà
regolamentare, nonché organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria,
nell'ambito dei princìpi fissati dalla Costitu-zione e dalle leggi dello Stato.
2. Il Comune di Drapia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con
legge dello Stato e della Regione.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove
lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità,
i-spirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze
sociali, politiche, economiche e sindacali all'Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli
interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti
nel proprio ambito e nella Co-munità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e
privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di
cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di
sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle
organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e
culturali presenti nel proprio territo-rio per garantire alla collettività una
migliore qualità della vita;
e) garantisce il diritto alla salute. A tal fine, attua idonei strumenti per
renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della
sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della mater-nità e
della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di
assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli
inabili ed agli invalidi;
f) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per
lo sport, coinvolgendo le Società sportive alla programmazione e gestione dei
servizi per lo sport in tutte le sue forme ed espressioni, andando dalla
attività fisica ricreativa alla più alta competizione:
g) promozione dell'occupazione femminile, al fine di assicurare pari opportunità
tra gli uomini e le don-ne nel lavoro, anche mediante la istituzione di
organismi ad hoc.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza
le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato e della Regio-ne Calabria, avvalendosi dell'apporto delle
formazioni sociali, economiche e sindacali e culturali operanti nel suo
territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono
informati ai principi di cooperazio-ne, equiordinazione, complementarietà e
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune di Drapia, al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi,
può delegare proprie funzioni ad altri enti e stabilire forme di collaborazione
con i comuni limitrofi.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del
Comune di Drapia è costituito dal capoluogo Drapia, dalle frazioni Brattirò,
Caria e Gasponi, storicamente riconosciute dalle comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per 20,40 kmq ed è confinante con i
Comuni di: Tropea, Parghelia, Zaccanopoli, Zungri, Spilinga e Ricadi.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico del capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
5. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può
riunirsi anche in luoghi diversi dal-la propria sede.
6. La modifica della denominazione del capoluogo e delle frazioni può essere
disposta dal Consiglio Co-munale, a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, previa consultazione popolare o referendum.
7. La modifica dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta con
deliberazione del Consiglio Comunale, previo referendum.
Art.
5
Stemma e gonfalone(1)
1. Il Comune negli
atti e nel sigillo si identifica con il nome "COMUNE DI DRAPIA" e con lo Stemma
così descritto: uno scudo troncato semipartito, sovrastato da una corona da
comune d'argento, circondato da una fronda di alloro di verde con le drupe
(bacche) d'oro e da una fronda di quercia di verde con le ghiande d'oro, legate
da un nastro tricolore; nel "primo", di rosso, è raffigurata una spada che si
incrocia con una sci-mitarra saracena, quale simbolo della lotta sostenuta dai
Drapiesi contro i Saraceni; nel "secondo", di azzurro, cinque spighe d'oro
legate di rosso, simbolo degli abbondanti raccolti; nel "terzo" in campo di
cielo, è raffi-gurata, in verde, una collina.
2. La riproduzione grafica dello Stemma viene allegata al presente Statuto e
custodita presso la residenza Municipale.
3. Il Comune ha, inoltre, un proprio Gonfalone, costituito da: un drappo delle
dimensioni di due metri di altezza e di un metro di larghezza, di giallo con la
bordatura di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo
stemma sopra descritto con la iscrizione, convessa verso l'alto di argento,
della denominazio-ne del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno
argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo,
alternati, con bullette argentate poste a spirale. Cravatta tricolore. Il
Gonfalone è custodito nell'Ufficio del Sindaco.
4. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal
Sindaco o chi ne è delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai
vigili urbani in alta uniforme; un apposito regolamento può disci-plinare le
modalità ed occasioni in cui l'Amministrazione civica viene rappresentata dal
Gonfalone e dagli or-gani di Governo.
5. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini
diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta
Municipale.
_____________________________________
(1)Articolo modificato con delibera C.C. n. 12 del 22/05/2002, confermata con
delibera C.C. n. 15 del 19/06/2002
Art.
6
Albo Pretorio
1. Nella Sede
Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da
destinare ad Al-bo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e
degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti
a pubblicazione.
| TITOLO
II
ORDINAMENTO STRUTTURALE |
Art.
7
Organi elettivi
1. Sono organi di
governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il
proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.
8
Il Consiglio Comunale
1. Il consiglio
comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il
controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa
e funzionale.
3. I casi di scioglimento del consiglio comunale sono determinati dalla legge.
Art.
9
Competenze ed attribuzioni del Consiglio
1. Il consiglio
comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le
sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai
procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione, perse-guendo il raccordo con la programmazione
provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e
delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari all'azione da svolgere.
5. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il
rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
Art.
10
Sessioni e convocazione
1. L'attività del
consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazione relative a:
a) bilancio di previsione e relativi allegati;
b) rendiconto;
c) le linee programmatiche e di mandato.
3. Ciascuna sessione ordinaria inizia, di norma, con l'inscrizione degli oggetti
di cui al comma 2 e termina con l'approvazione degli stessi.
4. Nei casi di urgenza è consentita, in aggiunta agli oggetti di cui al comma 2,
l'iscrizione di altri punti all'ordine del giorno.
5. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne
presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il sindaco è tenuto a
convocare il consiglio, in un termine non superiore a venti gior-ni, quando lo
richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste, pur-ché di competenza consiliare.
6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del
giorno stabilito per la riu-nione del consiglio; quelle straordinarie almeno
tre. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno
24 ore.
7. Le modalità di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento,
che disciplina in partico-lare le modalità per la convocazione, per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indi-ca altresì il
numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in
ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati
all'Ente, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve
essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai
consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più
ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione deve essere
effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio
non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la
deliberazione alla sedu-ta successiva.
9. Il Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale, assicura una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio, secondo le modalità stabilite dal
regolamento, nel rispetto, comunque dei seguenti termini minimi:
a) tre giorni prima delle sessioni ordinarie;
b) due giorni prima delle sessioni straordinarie;
c) ventiquattro ore per le sedute straordinarie urgenti.
Art.
11
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del
Consiglio Comunale sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità sono previste
dal regola-mento solo in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine
pubblico e la riservatezza di gruppi e persone.
Art.
12
Votazioni e funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio non
può validamente deliberare, in prima convocazione, se non interviene almeno la
metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tale fine, il
Sindaco.
2. Nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni
sono valide purché interven-ga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza
computare, a tale fine, il Sindaco.
3. Le votazioni sono, di norma, palesi; le eccezioni a tale principio sono
disciplinate dal regolamento.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti. I Consiglieri che di-chiarano di astenersi dal voto si computano nel
numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le
schede bianche, non leggibili o nulle si computano per la determinazione della
mag-gioranza dei votanti.
5. Quando la legge o il presente Statuto lo richiedono, per la validità delle
deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
Art. 13
Commissioni consiliari
1. Per il migliore
esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle
forme di pubblicità dei lavori dal regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco,
Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di formazioni
sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni
qualvolta questi lo richiedano.
Art. 14
Commissioni di indagine
1. Il Consiglio
Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al
proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Con la delibera con cui viene istituita la commissione di indagine, la cui
presidenza viene attribuita ad un consigliere designato dalla minoranza, viene
indicato anche il termine entro cui devono essere resi noti i risul-tati
dell'indagine. Dei risultati dovrà prendersi atto con deliberazione consiliare,
indicante, ove occorra, gli indirizzi cui l'amministrazione dovrà attenersi
nella materia oggetto dell'indagine.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento vengono disciplinati dal
regolamento.
Art. 15
Consiglieri
1. La posizione
giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera co-munità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha
conseguito nella sua elezione il miglior risultato elettorale complessivo.
Art.
16
Convalida degli eletti
1. La prima adunanza
del Consiglio deve essere convocata dal sindaco entro 10 giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi 10 giorni.
2. La seduta è presieduta dal sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Nella prima adunanza, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, provvede alla convalida degli eletti.
4. In caso di non convalida, si procede alla surroga dei consiglieri
ineleggibili ed all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. Nel caso di non convalida per ineleggibilità del Sindaco, si procede allo
scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.
6. Alla seduta possono partecipare, senza diritto di voto, gli amministratori
delle cui cause ostative si discute.
7. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da
parte del Sindaco della com-posizione della Giunta, la costituzione e nomina
della Commissione elettorale Comunale, la costituzione e nomina delle
commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri
eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Art.
17
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di
competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni, secondo quanto previsto dal regolamento.
3. L'esame delle proposte delle deliberazioni e degli emendamenti che incidono
in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri
previsti dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale.
5. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni
sono stabilite dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dagli enti
dipendenti tutte le notizie, le in-formazioni e i documenti in loro possesso,
utili per l'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al se-greto
d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio
Comunale. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre intere sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
8. Le eventuali cause giustificative devono essere fatte valere per iscritto ed
indirizzate al Sindaco entro sette giorni dalla seduta.
9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore del comu-ne, decorsi dieci giorni dalla notificazione
all'interessato della proposta di decadenza, sottoscritta dal Sindaco.
L'interessato può partecipare alla seduta del consiglio senza diritto di voto,
ferma restando la possibilità di esporre le proprie giustificazioni.
Art.
18
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri
devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle
deliberazioni riguar-danti interessi propri o di loro parenti o affini entro il
quarto grado.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini
fini al quarto grado.
Art.
19
Dimissioni dei Consiglieri
1. Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione,
sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Consiglio, nel termine perentorio di 10 giorni, procede alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con se-parate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi della legge vigente.
Art.
20
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri
possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno
comunica-zione al Sindaco.
2. Ciascun gruppo designa un capo gruppo, e ne dà immediata comunicazione al
Sindaco, come anche di o-gni successiva variazione. Nelle more della
designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la
Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
4. L'adesione ai gruppi consiliari è comunicata per iscritto da ciascun
Consigliere. I Consiglieri che non ade-riscono ad alcun gruppo consiliare,
costituiscono il gruppo misto.
5. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative
attribuzioni.
Art.
21
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del
regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai
Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo
esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione
sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli
enti dipen-denti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti
delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo
e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai
soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi
collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché
in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto
ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri
rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art.
22
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
1. Il Sindaco
definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le
presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro
sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e
gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10
giorni prima della data fissata per la trattazione in consi-glio comunale e sono
approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione
per ap-pello nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo
dell'attività amministrativa e riferi-mento per l'esercizio della funzione di
controllo politico- amministrativo del consiglio.
4. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine
allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della
Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica
consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento
del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
Capo II
LA GIUNTA COMUNALE
Art.
23
Giunta Comunale
1. La Giunta è
l'Organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della
trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione
degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della
giunta non comporta le di-missioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione.
5. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale
ne informa il Prefetto, ai fi-ni dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti
di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art.
24
Nomina e prerogative
1. Il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, fra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo
status dei componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca
sono disciplinati dalla legge.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del
Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano tra
di loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, né il coniuge, i
parenti ed affini entro il quarto grado del sindaco.
5. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e
compatibilità dei propri componenti che non siano consiglieri comunali.
6. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti,
aziende istituzioni ed or-ganismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per
effetto della carica rivestita.
7. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco e sono
immediatamente efficaci, irre-vocabili e non necessitano di presa d'atto.
8. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
9. In caso di decesso o impedimento permanente dell'assessore, il sindaco
provvede secondo le modalità di cui al comma precedente.
10. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle
commissioni consiliari senza di-ritto di voto, per illustrare argomenti
concernenti la propria delega.
Art.
25
Revoca degli assessori
1. Nel corso del
mandato amministrativo, il sindaco può revocare dall'incarico uno o più
assessori, provve-dendo, contestualmente, alla nomina dei sostituti, fatta salva
la facoltà di non provvedere alla sostituzione, fermo restando quanto previsto
dal comma 1 del successivo articolo.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con il riferimento al venir
meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al consiglio nella prima seduta
utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
Art.
26
Composizione
1. La Giunta è
composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari, deciso dal Sindaco, di
assessori non superiore a quattro.
2. La Giunta, nel caso di elezioni per il rinnovo degli Organi elettivi del
Comune, resta in carica fino all'insediamento della nuova Giunta.
3. Nel periodo successivo alla scadenza del termine di durata, la Giunta adotta
esclusivamente gli atti di or-dinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e
indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e
indifferibilità.
Art. 27
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta impronta
la propria attività ai principi della legalità, della trasparenza e
dell'efficienza.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto
conto degli argomenti pro-posti dai singoli assessori.
3. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la
maggioranza dei compo-nenti ed a maggioranza di voti.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari
argomenti, a discrezione del sindaco, possono essere ammessi a partecipare alle
sedute della giunta, senza diritto di voto, dirigenti e fun-zionari del comune,
cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti
in discussione.
5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta.
Art.
28
Attribuzioni della Giunta
1. Alla Giunta
comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a
contenuto gene-rale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per
loro natura debbono essere adottati da organo col-legiale e non rientrano nella
competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi generali, con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi
perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici
nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite
dalla legge e dallo statuto.
3. Alla giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle
risorse finanziarie, strumen-tali ed umane nell'ambito degli indirizzi
programmatici adottati dal consiglio comunale, nonché l'adozione degli atti di
amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza
dei responsabili degli uffici e servizi, ed in particolare:
a) adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, il
regolamento sull'ordinamento degli uffi-ci e dei servizi;
b) approva il programma annuale e triennale delle assunzioni del personale;
c) nomina le commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni interne;
d) nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
e) determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di
gestione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei
risultati dei dipendenti;
f) può disporre, con deliberazione motivata, la copertura dei posti di
responsabile di servizio mediante contratti a tempo determinato di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. I
contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del Sindaco;
g) approva il piano, comunque denominato, con cui si assegnano le dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei servizi e relative variazioni;
h) approva i prelevamenti dal fondo di riserva dandone comunicazione al
Consiglio;
i) assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone
al consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio di riferimento;
j) approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e
programmatica da sottoporre al Consiglio;
k) approva la relazione illustrativa al rendiconto, con la quale esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, conferendo altresì gli incarichi
legali;
m) dispone, per gli appalti di forniture o di servizi, accertata la sussistenza
di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il rinnovo contrattuale nei
casi previsti dalla legge;
n) approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal
Consiglio, gli studi di fat-tibilità, i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio
comunale, nonché le relative varianti;
o) conferisce gli incarichi di carattere fiduciario relativi alla progettazione,
direzione dei lavori e al sup-porto tecnico-amministrativo in materia di opere
pubbliche e di urbanistica per i quali la legge non preveda l'espletamento di
gara d'appalto di competenza dei responsabile del servizio;
p) conferisce gli incarichi di collaudo;
q) conferisce gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna ad alto
contenuto di professionalità secondo le modalità stabilite dal regolamento;
r) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai
beni mobili;
s) approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;
t) dispone la sdemanializzazione di strade e l'alienazione di beni mobili e
mobili registrati acquisiti al pa-trimonio disponibile dell'ente;
u) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e
costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento
della regolarità del procedimento;
v) delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni
elettorali e referendarie;
w) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza;
x) delibera in materia di toponomastica stradale;
y) autorizza il Sindaco a nominare e revocare il Direttore Generale in presenza
dei presupposti previsti dalla legge o a conferire le relative funzioni al
Segretario Comunale;
z) autorizza il Sindaco a revocare il Segretario Comunale per violazione dei
doveri d'ufficio;
aa) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che
potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
bb) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Pro-vincia, dalla Regione o dallo Stato, quando non
attribuite espressamente dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.
Art. 29
Deliberazioni degli Organi collegiali
1. Gli organi
collegiali deliberano validamente, secondo quanto espressamente previsto dai
rispettivi regola-menti di funzionamento.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità di
una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, fatta
eccezione per i casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere
formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la
trattazione dell'argomento in seduta segreta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il
deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della
giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini
stabiliti dal regolamento.
5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che
non sia mero atto di indiriz-zo, deve essere richiesto il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
6. I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal
presidente e dal segretario.
Capo III
IL SINDACO
Art.
30
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il
capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a
suffragio uni-versale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione
dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso
all'attività degli altri organi co-munali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza
dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo
approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla
legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità
previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al
Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente,
pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione,
le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di
tutti cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica
e del Comune, da portare a tra-colla
Art.
31
Competenze del Sindaco
1. Il sindaco convoca
e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno
secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione
degli atti di tutti gli organi co-munali.
3. Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e
sulla base degli indirizzi e-spressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubbli-ci, nonché,
d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari
d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio
in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordi-narie si verifichino
particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca
dei rappresentanti del Comu-ne presso enti, aziende, società ed istituzioni
entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali
termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e
conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi,
nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le
modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto
assumono il nome di decre-ti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il sindaco emana le ordinanze-ingiunzioni previste dalla legge n. 689 del
1981 e successive modificazio-ni ed integrazioni ed applica le sanzioni
amministrative per le violazioni depenalizzate
11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque
connesse con esigenze di pro-tezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici
previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro
mezzo disponibile.
13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto,
dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali
e provinciali attribuite o delegate al comune.
Art. 32
Vicesindaco
1. Il Vice Sindaco
sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o
sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione
del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
Art.
33
Deleghe ed incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di
assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei
modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di
chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e
responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie
funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a
determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e
deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere e-sercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce
ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare
le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazio-ne.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla po-testà delegata, dalla fase istruttoria a quella
di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al
Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare
determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo
svolgimento di un procedi-mento amministrativo che si concluda con un atto
amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.
Art.
34
Cessazione dalla carica di Sindaco
1. L'impedimento
permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla
deca-denza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove
elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal
Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del
Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi
dieci giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le
dimissioni siano state ritira-te, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e
danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sinda-co, alla decadenza
della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al
Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti
provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
Art.
35
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
1. Al Sindaco, al Vice
Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi
ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso
enti, aziende ed istituzioni di-pendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di
effettuare a favore dell'Ente dona-zioni in denaro, beni mobili o immobili o
altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica,
edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del
territorio comunali
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla vo-tazione di deliberazioni riguardanti interessi
propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale,
compresi quelli urbanisti-ci, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici inte-ressi degli
amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei
responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere
sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono
assumere ogni atto e provvedi-mento, monocratico o collegiale, nel rispetto
delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona
amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche
mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro
condizione soggettiva giuridica o materiale sia astratta-mente suscettibile di
violare tali principi
| Titolo
III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI |
Capo I
SEGRETARIO COMUNALE, DIRETTORE GENERALE E COMITATO DI DIREZIONE
Art.
36
Segretario Comunale
1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comuna-li, è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo sta-to
giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti
dalla legge e dalla contrattazio-ne collettiva.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili dei servizi e ne coor-dina l'attività.
4. Il Segretario comunale inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera e) del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in ag-giunta a quelle previste nei punti precedenti,
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regola-menti o dal Sindaco.
5. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale, presiede l'ufficio
comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia
costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta
proclamazione alla carica, cura la trasmissione degli atti deliberativi al
comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale,
l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti
dell'ente.
6. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura,
dei servizi e del personale dell'Ente.
Art.
37
Il Vice Segretario
1. Il Comune ha un
Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo
sostituisce in caso di assenza od impedimento.
2. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle
sedute della Giunta e del Consiglio.
Art.
38
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa
stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni sommate raggiungano
i 15 mila abitanti, può nominare un direttore generale al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il
direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei
servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di
nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare il rapporti tra Segretario
Comunale e Direttore Generale. Quando non risulti stipulata la con-venzione in
parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco,
con proprio prov-vedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a
quelle proprie, come delineate all'articolo pre-cedente del presente statuto.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza, Il Direttore generale provvede:
a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla
lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000;
b) alla proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art.169 del
predetto decreto.
3. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del Segretario
comunale.
4. Il direttore generale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e
controllo nei confronti degli uffici e del personale, ed in particolare
organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a
di-sposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi o dei
programmi, e verifica, avvalendosi del nucleo di valutazione, l'efficacia e
l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
5. Il direttore generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della
struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
Capo II
UFFICI
Art.
39
Principi strutturali ed organizzativi
1. L'organizzazione
generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica,
le procedu-re di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i
requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in
conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei
criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti
espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva
nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti
all'applicazione delle disposizioni generali.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di
autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a
principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo
criteri di omogeneità, in ambi-ti o aree progressivamente più ampi, in modo da
conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omo-genee.
6. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e
quantitativamente dimen-sionati in relazione alle esigenze di esercizio delle
funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibi-lità finanziarie
consolidate dell'ente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti
attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione
e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di dire-zione
degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del
personale e le modalità di revoca dell'incarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del
personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conse-guire
la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività
dell'ente.
Art.
40
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Il Sindaco provvede
a nominare tra i dipendenti dell'ente, secondo criteri di competenza e
professionalità, i responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti, compresa
l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge
e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente; sono
ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regola-menti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie,
nonché tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione
in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
g) le ordinanze a contenuto vincolato o con mera discrezionalità tecnica;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni al-tro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza.
3. Ai responsabili dei Servizi compete l'espressione del parere di regolarità
tecnica su ogni proposta di deli-berazione della giunta e del consiglio
comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, il
quale appone altresì, sulle determina-zioni adottate, il proprio visto
attestante la copertura finanziaria.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. I responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative partecipano al
processo istruttorio di formazio-ne degli strumenti di programmazione
economico-finanziaria.
6. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione,
riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
7. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza
degli stessi, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e
nomina un commissario "ad acta", che può essere individuato in altro
responsabile del servizio o nel segretario comunale, ove l'inerzia permanga
ulteriormente.
8. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti
sanzionatori nei confronti del funziona-rio inadempiente, come anche resta ferma
la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ri-corrano i
presupposti.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte
a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione,
compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi,
per inefficienza, viola-zione delle direttive e degli atti di indirizzo o per
altra causa.
10. I posti di responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possono essere co-perti mediante contratto a tempo determinato
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motiva-ta, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire,
secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi.
11. Il sindaco, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in
assenza di professionalità analo-ghe presenti all'interno dell'ente, per
prestazioni che richiedano un alta specializzazione, può, ai sensi dell'art. 110
comma 2 del D.Lg. n. 267/2000, con provvedimento motivato, nel limiti di una
unità, conferire ad esper-ti di provata competenza professionale, incarichi di
alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica.
12. Gli incarichi di cui ai precedenti commi 10 e 11 non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Art. 41
Determinazioni
1. I provvedimenti di
competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi titolari di
posizioni organizzative assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora
le determinazioni comportino un im-pegno di spesa devono essere trasmesse al
servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del vi-sto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
2. Le determinazioni vengono affisse in copia all'albo pretorio a cura del Messo
comunale per quindici giorni e quelle non soggette al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria sono esecutive dal pri-mo giorno
di affissione.
Art.
42
Responsabilità del procedimento amministrativo
1. Il Responsabile di
servizio titolare di posizione organizzativa provvede ai sensi dell'art.5, comma
1, della legge n.241/90, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale,
inerente il singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie
generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni
proprie del dipendente assegnata-rio. Fino a quando non sia stata effettuata
l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il Responsabile del servizio.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli
artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale in materia di
termine e di responsabile del procedimento
Art.
43
Risorse umane
1. Il Comune promuove
e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo
svi-luppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione
professionale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina in
particolare:
a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione agli impieghi, nonchè i requisiti di accesso e le
modalità di selezione nel ri-spetto dei principi dell'imparzialità, la
tempestività, l'economicità e celerità di espletamento.
3. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il
procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.
4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con
l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è
disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla
contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI
Art.
44
Forme di gestione
1. L'attività diretta
a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza
sociale, compre-sa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi
pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa
del Comune, ai sensi di legge. Il Comune favorisce il processo di
riorganizzazione sovra-comunale dei servizi, privilegiando forme di gestione
associata dei medesimi.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata
previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla
legge.
3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale la comparazione
deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciale o
di consorzio, costituzione o partecipazione di società di capi-tali a prevalente
capitale locale pubblico, costituzione o partecipazione di società per azioni
senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la
costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché
tra la forma singola o quella associata mediante convenzio-ne, unione dei
comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee
forme di informazione, parte-cipazione e tutela degli utenti.
Art.
45
Gestione in economia
1. L'organizzazione e
l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi
regolamenti.
Art.
46
Azienda speciale
1. Il consiglio
comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti
costitutivi di a-ziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di
sviluppo economico.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate
dallo Statuto e dai regolamen-ti.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali, sono
nominati dal Sindaco tra citta-dini non facenti parte del Consiglio che abbiano
i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprova-te esperienze di
amministrazione di imprese pubbliche o private.
Art.
47
Istituzione
1. Il consiglio
comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare
autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente
il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività
dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal
quale risultino:
a) i costi dei servizi;
b) le forme di finanziamento;
c) le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione
organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di
esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento fi-nanziario e contabile, le
forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di
diritto privato, nonché a colla-borazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzo da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento
della costituzione ed ag-giornati in sede di esame del bilancio preventivo e del
rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministratore, il
presidente ed il direttore. Il consiglio di amministrazione ed il personale
dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del
Consiglio che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e
comprovate esperienze di ammini-strazione nel settore.
6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti
specifici richiesti ai componenti, la du-rata in carica, la posizione giuridica
e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le mo-dalità
di funzionamento dell'organo.
7. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere
generale previsti dal regolamento.
8. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila
sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed
urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima
seduta del consiglio di amministrazione.
9. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità
previste dal regolamento; dirige l'attività dell'istituzione, è il responsabile
del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provve-dimenti
necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli
organi delle istituzioni.
Art.
48
Nomina e revoca
1. Gli amministratori
delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, nei termini di legge,
sulla base dei curricula dei candidati.
Art.
49
Società per azioni
1. Qualora in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia
opportuna la partecipa-zione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può
costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità
limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
2. E ammessa, altresì, la costituzione o la partecipazione a società per azioni
senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.
3. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono
essere previste le forme di raccor-do e collegamento tra le società stesse ed il
Comune.
Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.
50
Finanza e contabilità
1. Nell'ambito della
finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su
risorse pro-prie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà
impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.
2. La gestione finanziaria del Comune, si svolge in base al bilancio annuale di
previsione e del bilancio plu-riennale, deliberato dal consiglio comunale,
osservando i principi della universalità, integrità, e del pareggio
economico-finanziario.
3. I fatti gestionali, sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed
economica, e dimostrati nel rendiconto della gestione, comprendente il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Dei beni di proprietà
del comune viene tenuto un esatto inventario, costantemente aggiornato.
4. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti
contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché
siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla
gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
Art.
51
Tesoreria
1. Il Comune ha un
servizio di tesoreria, affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, ad un soggetto scelto tra i soggetti indicati dalla legge. Il rapporto
viene regolato in base ad una convenzione delibe-rata dal consiglio comunale.
Art.
52
Revisore dei Conti
1. Un Revisore dei
Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle
istituzioni. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non
è revocabile salvo inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal
Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del
Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di 10 giorni per far
pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, il consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo revisore entro
trenta giorni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consunti-vo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la
valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime
suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a
tutti gli uffici comunali per effet-tuare le verifiche e gli accertamenti
necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere
diret-tamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e
può attribuire allo stesso ulte-riori compiti di verifica e controllo, rispetto
a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi
amministrativi dell'ente.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento
dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su
gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli
organi elettivi e burocratici.
7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il
personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
8. Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo del
Revisore.
Art.
53
Controllo interno
1. Ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, è istituito il nucleo di
valutazione, cui è affidato il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa al fine di ot-timizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di ge-stione); di valutare le prestazioni del personale con
titolarità di posizione organizzativa e di supporto ai mede-simi per la
valutazione delle prestazioni dei dipendenti addetti al proprio servizio
(valutazione del personale); di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art.
54
Organizzazione sovracomunale
1. Il consiglio
comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici
territoriali ed i comuni viciniori, anche attraverso la costituzione dell'Unione
di Comuni.
Art.
55
Principio di collaborazione
1. L'attività
dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri
enti locali, si or-ganizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti
dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazio-ne.
Art.
56
Convenzioni
1. Il Comune promuove
la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e
servizi attra-verso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti
locali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rap-porti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e
servizi.
Art.
57
Consorzi
1. Il consiglio
comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del
Consorzio con altri Enti Locali per gestire funzioni e servizi.
2. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del
consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del
nuovo ente e deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali
del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da
parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi e/o funzioni attraverso
il modulo consortile.
Art. 58
Accordi di programma
1. Il Comune per la
realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione
di un pro-cedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività
di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per
l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in
particolare: a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e
necessarie alla realizzazione dell'accordo; b) individuare attraverso strumenti
appropriati, quali il piano finan-ziario, i costi, le fonti di finanziamento e
le regolare i rapporti fra gli enti coinvolti; c) assicurare il coordina-mento
di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre
formalità previste dalla legge e nel ri-spetto delle funzioni attribuite.
| Titolo
VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
|
Art.
59
Principi
1. Il Comune
garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al
fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di
volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela
degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il
parere dei cittadini e delle loro formazioni sociali su specifici problemi.
Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art.
60
Interventi nel procedimento amministrativo
1. Il regolamento
assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disci-plina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei
soli costi di ricerca e di riproduzione; individua, con norme di organizzazione
degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e
delle procedure e sull'ordine di esame di do-mande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
2. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle istanze pervenute
deve essere adeguatamente motivato.
3. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di
tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge o il regolamento
sottraggono all'accesso.
4. Il responsabile del servizio potrà concludere accordi con i soggetti
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 61
Istanze
1. I cittadini, le
associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al
sindaco interro-gazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti
dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60
giorni dal sindaco o dal dipen-dente responsabile a seconda della natura
politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla
partecipazione, il quale deve prevede-re i tempi, la forma scritta o altra
idonea forma di comunicazione della risposta.
Art.
62
Petizioni
1. Tutti i cittadini
possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per
sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre
comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di
pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e
predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o
dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta
nella pe-tizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame
da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed
adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla
presentazione.
4. Se il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere
può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del
ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizio-ne. Il Sindaco
è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta
del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è
garantita al soggetto propo-nente la comunicazione.
Art.
63
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
1. Gli elettori del
Comune, nel numero pari a quello richiesto per la presentazione di proposte di
referendum, possono avanzare proposte per l'adozione di atti deliberativi
rientranti nelle materie di competenza del Con-siglio Comunale, con esclusione
degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di
disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di
pianificazione.
2. Il sindaco deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla
presentazione della proposta.
3. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa
popolare, nonché gli elementi es-senziali di cui le stesse debbono essere
corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in
cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento
amministrativo e la partecipazione.
4. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati
in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli
uffici.
5. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla
stipulazione di accordi nel persegui-mento del pubblico interesse al fine di
determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata pro-mossa
l'iniziativa popolare.
6. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della
popolazione su determinati ar-gomenti, assicurando la più ampia e libera
partecipazione dei cittadini interessati.
7. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso
inchieste o sondaggi d'opinione da af-fidare, di norma, a ditte specializzate
Capo II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art.
64
Associazioni
1. Il Comune valorizza
le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le
forme di incentivazioni previste dal successivo comma e attraverso l'accesso ai
dati di cui è in possesso l'amministrazione.
2. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di
cui al precedente articolo, le as-sociazioni che operano sul territorio.
3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate
forme di incentivazione con apporti di natura economica.
Art.
65
Organismi di partecipazione
1. Il comune promuove
e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi sociali può
promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da
perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli orga-ni di direzione,
modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di
interessi circoscritti al territorio co-munale sono sentiti nelle materie
oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il
relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi
interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi
ultimi.
Capo III
DIFENSORE CIVICO
Art.
66
Il Difensore Civico
Il Comune, con
delibera del Consiglio, può istituire l'ufficio del Difensore Civico.
Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la
costituzione di un unico Uf-ficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche
avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon
andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli
enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento
approvato dal Consiglio Comunale.
Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti
deliberativi del Consiglio e della Giun-ta, nelle forme e con le modalità
previste dalla legge.
Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e
funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni,
organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente ri-levanti.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai
funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti
e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per
l'espletamento del mandato.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle
attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la
seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei
cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme
regolamentari dell'ente".
Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque
prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli
interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omis-sioni ed i ritardi
dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico
all'ordine del giorno dei la-vori consiliari entro sessanta giorni dalla
richiesta.
Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento
dell'ufficio del Difensore Ci-vico, assicurando che siano messe a disposizione
dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche
idonee e sufficienti.
Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio
Comunale all'atto della nomina, in misura non superiore a quella assegnata agli
assessori.
Art. 67
Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico
All'ufficio del
Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in
giurispruden-za o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita,
offra garanzie di competenza, probità ed obiettivi-tà di giudizio.
Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di consi-gliere comunale;
b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o
movimenti politici a qualsiasi livel-lo o siano stati candidati nelle precedenti
elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regiona-li;
c) i membri ed i funzionari degli organi regionali di controllo;
Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in
carica cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere
nominato per più due mandati consecutivi.
Ove l'Ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il
difensore civico in ca-rica esercita le funzioni fino alla prestazione del
giuramento da parte del successore e, comunque, per un pe-riodo non superiore a
quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi
amministrativi.
Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del
mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del
consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggio-ranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati.
Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od
incompatibilità, il di-fensore civico è dichiarato decaduto con le stesse
modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.
Capo IV
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art.
68
Referendum
1. Nelle materie di
competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza
co-munale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli
uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti
referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della
popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di
provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione,
già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa
del Consiglio Comunale, as-sunta a maggioranza di almeno due terzi dei
componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino
iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle
firme.
4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta
referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via
preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle
materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la
valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi
richiesti dallo Statuto e dalle norme rego-lamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni
anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre
ed il 15 novembre.
7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di
voto.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi
diritto al voto. S'intende appro-vata la risposta che abbia conseguito la
maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria
determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a
referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla
procla-mazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è
tenuto ad assumere gli eventuali provve-dimenti necessari per regolamentare gli
effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitu-tiva
degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla
consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi
dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni
conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli e-lettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere
adeguatamente motivato ed adottato con la maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati.
12. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a
referendum consultivo, on-de acquisire l'orientamento dei cittadini sulle
proposte di modifica od integrazione.
13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle
firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione
referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel
regola-mento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art.
69
Diritto di accesso
1. Ai cittadini
singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti della
amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo
le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative
dichiarino riservati o sottoposti a li-miti di divulgazione e quelle
esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati,
disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e
detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.
70
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti
dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici,
con le limitazio-ni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, anche
dei mezzi di comunicazione rite-nuti più idonei ad assicurare il massimo di
conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e,
per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere
carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a
dare concreta attuazione al dirit-to di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
| Titolo
IX
FUNZIONE NORMATIVA
|
Art.
71
Regolamenti.
1. Il Comune, nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti
per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamen-to degli organi e degli uffici, per
l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo
l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere
comunque sot-toposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva
conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
|
DISPOSIZIONI FINALI
|
Art.
72
Revisione
1. Per la revisione
dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento di cui all'art.6
del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Art.
73
Disposizione finale
1. Il Comune adegua
tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore.
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